Pignoramento Home > Glossario > Pignoramento Il pignoramento è l'atto esecutivo in ragione del quale si procede all'espropriazione del bene del debitore in caso di inadempienza contrattuale.
PIGNORAMENTO Atto con cui si inizia l'espropriazione forzata dei beni del debitore: consiste nell'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario di astenersi a sottrarre i beni della granzia del credito ...
pignoramento È il sequestro ufficiale di singoli beni patrimoniali del debitore sulla base di un precetto esecutivo con effetto giuridico, con lo scopo ultimo di soddisfare una pretesa del creditore. preammortamento ...
PIGNORAMENTO Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario in dipendenza di contratto di assicurazione non possono essere sottoposte ad azione cautelare.
Pignoramento Immobiliare Azione di espropriazione forzata sul patrimonio immobiliare del debitore che si verifica quando l'obbligato non adempie ai suoi impegni patrimoniali.
PIGNORAMENTO La forma più importante del processo esecutivo che ha per oggetto l'espropriazione dei beni del debitore nel caso in cui non adempia al pagamento della somma di denaro dovuta. Le forme di questo procedimento sono regolate dal codice.
Il pignoramento è l'atto con cui si da seguito all'espropriazione immobiliare.
[modifica] Pignoramento dei beni Se un soggetto non effettua il pagamento può essere soggetto a pignoramento dei beni.
Pignoramento Il pignoramento è la forma più importante del processo esecutivo che ha per oggetto l'espropriazione dei beni del debitore nel caso in cui non adempia al pagamento della somma di denaro dovuta.
UNDISTRAINABILITY OF A LIFE POLICY CAPITALS Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva (pignoramento) o cautelare (sequestro conservativo).
Nel caso di fallimento, le società che costituiscono la joint venture sono responsabili e rispondono esclusivamente per il capitale sociale versato nella società mista e non con il loro patrimonio, che non può essere oggetto di rivalsa o pignoramento.
I beni appartenenti a un trust non possono essere oggetto di pignoramento, nè da parte dei creditori personali del trustee nè del beneficiary o di loro eredi. Il trust può riguardare sia beni mobili che beni immobili. Tutela del trust.
Vedi anche: Azione, Credito, Credit, Creditore, Azioni
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