Valore a nuovo: il valore a nuovo è una formula assicurativa con cui l'assicuratore si impegna a risarcire la spesa necessaria per rimpiazzare o ricostruire il bene danneggiato dal sinistro, non valutando il degrado del bene al momento del sinistro.
Il datore di lavoro, oltre a dover risarcire il danno biologico (vedi DANNO BIOLOGICO) causato al dipendente, se perde l'esonero dalla responsabilità civile accordatogli dal testo unico sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, ...
Egli dovrà risarcire il danno limitatamente al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
È un fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.
che recita: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Elettronica (assicurazione) - E' il contratto di assicurazione con il quale l'impresa si impegna a risarcire tutti i danni determinati da eventi casuali, non esplicitamente esclusi nel contratto stesso, ...
Il contratto, chiamato anche polizza, impegna la società a risarcire il danno.
di contratto, la caparra è la clausola presente sotto forma di una somma di denaro che viene versata da uno dei contraenti a favore dell'altro contraente come garanzia contro l'inadempimento del contratto. Il suo scopo è quello di risarcire ...
La Banca d'Italia dichiara lo stato d'insolvenza e avvia l'amministrazione controllata o la liquidazione coatta amministrativa, nel contempo autorizza l'intervento del fondo che chiede ex-post alle banche aderenti le somme per risarcire gli ...
dell'acquirente che l'immobile è di sua proprietà esclusiva, libero da vincoli, trascrizioni e iscrizioni ipotecarie e pregiudizievoli. In caso contrario il venditore sarà tenuto a restituire il prezzo, gli interessi, le spese e a risarcire il danno.
Se il danno è prodotto senza intenzione e senza negligenza, nessuna sanzione è applicata. Se invece la persona ha agito con intenzione (dolo) o con negligenza (colpa), l'ordinamento giuridico pone a suo carico l'obbligo di risarcire il denaro.
Se invece la persona ha agito con intenzione (dolo) o con negligenza (colpa), l'ordinamento giuridico pone a suo carico l'obbligo di risarcire il denaro.
Vedi anche: Garanzia, Contratto, Diritto, Azione, Tratta
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